Controversie
Reclami, conciliazione e definizione delle controversie
Pagina informativa sulle procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie fra utenti e operatore, redatta in attuazione della Carta dei Servizi e della disciplina AGCOM in materia di risoluzione delle controversie. Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2026
1. Reclamo all’operatore
Il primo passo è sempre il reclamo diretto all’Organizzazione. Il reclamo può essere presentato aprendo una segnalazione dall’area riservata del cliente, oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a NEWMEDIAWEB S.R.L., Via Giordano Bruno 7, 90018 Termini Imerese (PA).
È utile indicare nel reclamo i dati identificativi del contratto, il servizio interessato, la descrizione del disservizio e il periodo in cui si è manifestato. All’atto della ricezione viene assegnato un numero di riferimento che consente di seguire lo stato della pratica.
I reclami relativi alla fatturazione vanno presentati entro 30 giorni dalla data della fattura e sono verificati entro 30 giorni dalla ricezione. Per gli altri reclami l’Organizzazione fornisce riscontro scritto e motivato nei termini indicati nella Carta dei Servizi. In caso di ritardo nella risposta è riconosciuto l’indennizzo indicato nella pagina Indennizzi.
2. Tentativo obbligatorio di conciliazione
Se il reclamo non riceve riscontro, oppure se la risposta non è ritenuta soddisfacente, l’utente può attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tentativo è una condizione di procedibilità: non è possibile rivolgersi al giudice ordinario prima di averlo esperito, salvo le azioni di natura cautelare.
La conciliazione si svolge davanti al Co.Re.Com. competente per territorio, attraverso la piattaforma telematica ConciliaWeb di AGCOM, raggiungibile all’indirizzo conciliaweb.agcom.it. La procedura è gratuita e si svolge interamente online; l’utente può farsi assistere da un’associazione di consumatori o da un legale, ma può anche presentare l’istanza personalmente.
In alternativa al Co.Re.Com. l’utente può rivolgersi a uno degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti nell’elenco tenuto da AGCOM, oppure agli organismi di negoziazione paritetica eventualmente istituiti.
L’Organizzazione partecipa alle procedure di conciliazione e si impegna a dare attuazione agli accordi raggiunti nei termini stabiliti nel verbale.
3. Provvedimenti temporanei in caso di sospensione del servizio
Quando il servizio è stato sospeso o interrotto, contestualmente all’istanza di conciliazione l’utente può chiedere l’adozione di un provvedimento temporaneo diretto a garantire la continuità del servizio o a farne cessare forme di abuso. La richiesta si presenta attraverso la stessa piattaforma ConciliaWeb ed è decisa in tempi brevi.
4. Definizione della controversia
Se la conciliazione non si conclude con un accordo, l’utente può chiedere la definizione della controversia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o al Co.Re.Com. delegato, sempre tramite ConciliaWeb, entro i termini previsti dalla disciplina vigente. Con il provvedimento di definizione possono essere riconosciuti rimborsi e indennizzi.
In alternativa, una volta esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, l’utente può rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria.
5. Foro competente
Per le controversie con utenti che rivestono la qualità di consumatore è competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, secondo quanto previsto dal Codice del consumo. Per le altre controversie si applica quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Contratto.
6. Riferimenti utili
Co.Re.Com. Sicilia — piattaforma ConciliaWeb: conciliaweb.agcom.it
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
Contatti dell’operatore: NEWMEDIAWEB S.R.L. — Via Giordano Bruno 7, 90018 Termini Imerese (PA)
